Il dazio doganale di 3 EUR per pacco entrerà in vigore il 1° luglio 2026. Esso è dovuto su ogni articolo contenuto in una spedizione di valore fino a 150 EUR, acquistato dal consumatore in un negozio al di fuori dell’UE.
La tassa di gestione dell’Unione Europea è ormai legge: la Commissione l’ha fissata a 2 EUR per voce, e la riscossione dovrebbe avere inizio al più tardi il 1° novembre 2026. Le importazioni via container non sono soggette al pagamento di alcuna di queste somme.
Cosa entrerà in vigore esattamente a partire dal 1° luglio 2026?
A partire dal 1° luglio 2026 non è più prevista l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore inferiore a 150 EUR. Al suo posto, il regolamento del Consiglio (UE) 2026/382 ha introdotto un dazio di 3 EUR per ogni articolo contenuto in una spedizione di valore fino a 150 EUR. Si tratta di un’aliquota provvisoria, in vigore fino al 1° luglio 2028.
Quattro dettagli determinano l’importo finale:
- Il forfait si applica alle vendite a distanza. Per vendita a distanza si intende la spedizione di merci da un paese extra-UE a un cliente che non è soggetto al pagamento dell’IVA sull’acquisto, nella maggior parte dei casi un consumatore. Secondo le linee guida della Commissione Europea, si pagano 3 EUR indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dell’IVA.
- Una voce non corrisponde a un singolo articolo. Per «voce» si intendono le merci contenute in un’unica spedizione con la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e la stessa provenienza. In pratica, i dazi doganali vengono calcolati su ciascuna riga della dichiarazione doganale, indipendentemente dal numero di articoli. Dieci magliette identiche costituiscono un’unica voce e comportano un dazio di 3 EUR, mentre le merci con codici tariffari diversi costituiscono voci separate.
- Il pagamento è a carico del dichiarante. La responsabilità dei dazi doganali ricade in primo luogo sul dichiarante: piattaforma, venditore, vettore o agenzia doganale. Solo in casi eccezionali è il consumatore stesso a dichiarare la merce.
- L’acquisto aziendale è soggetto al dazio doganale ordinario. Il regolamento abroga l’esenzione per tutte le spedizioni fino a 150 EUR, mentre l’importo forfettario si applica esclusivamente alle vendite a distanza. L’azienda che acquista merci al di fuori dell’UE è quindi tenuta a pagare l’aliquota prevista dalla tariffa in base al codice NC.
L’IVA è una questione a sé stante e in questo ambito non è cambiato nulla. L’esenzione dall’IVA all’importazione per le merci di valore inferiore a 22 EUR è stata abolita già il 1° luglio 2021, come ricorda il considerando 2 dello stesso regolamento.
La tassa di gestione di 2 EUR è già entrata in vigore?
Sì: la tassa di gestione dell’Unione europea è stabilita dall’articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108, ovvero il nuovo codice doganale dell’Unione del 16 settembre 2026. L’importo di 2 EUR per voce è stato fissato dalla Commissione europea con regolamento delegato del 21 settembre 2026. La riscossione dovrebbe avere inizio al più tardi il 1° novembre 2026.
Ecco come si presenta il percorso fino a tale data:
- Il 3 settembre 2026 il Consiglio ha adottato la propria posizione in prima lettura. Il 16 settembre 2026 il Parlamento europeo ha approvato la riforma e il 19 settembre 2026 il codice è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
- Il 21 settembre 2026 la Commissione ha adottato il regolamento delegato C(2026) 6694. Il suo articolo 1 stabilisce che l’importo della tassa di gestione dell’Unione «ammonta a 2 EUR per voce».
- Il Parlamento e il Consiglio dispongono di 30 giorni per sollevare obiezioni (art. 282, comma 7, del codice). In assenza di opposizione, l’atto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione e il tributo avrà effetto a partire dal decimo giorno successivo alla sua entrata in vigore (art. 287, comma 4).
Il Parlamento europeo riferisce che gli Stati membri inizieranno a riscuotere il tributo al più tardi a partire dal 1° novembre 2026. Situazione al 23 settembre 2026: il regolamento delegato è stato adottato, ma non è ancora stato pubblicato.
Cosa si sa già riguardo al dazio stesso:
- Tale imposta viene riscossa su ogni voce di merce venduta a distanza e dichiarata ai fini dell’immissione in commercio (art. 20, comma 2, del codice).
- Non esiste una soglia di 150 EUR. La Commissione sottolinea che l’imposta si applica anche alle vendite a distanza di valore superiore.
- Tale imposta è a carico del debitore del debito doganale e non del consumatore (considerando 80 del codice). L’imposta non è rimborsabile (art. 20, comma 6).
- Non si tratta di un dazio doganale, bensì di una tassa per i servizi doganali. Il suo importo deve corrispondere ai costi relativi alla verifica dei dati, all’analisi dei rischi e ai controlli (art. 20, comma 3).
Quali altre novità entreranno in vigore il 1° novembre 2026?
A partire dal 1° novembre 2026, gli identificativi dei prodotti diventeranno obbligatori nella vendita a distanza di merci importate. A partire dal 1° luglio 2026, sarà possibile fornirli su base volontaria e senza incorrere in sanzioni. Il requisito riguarda i venditori e le piattaforme che spediscono pacchi da paesi extra-UE, non le importazioni all’ingrosso.
La dichiarazione doganale dovrà quindi contenere tre identificativi, descritti nelle linee guida della Commissione:
- identificativo assegnato dal venditore, dal marketplace o dalla piattaforma,
- un identificativo non standard del produttore, ad esempio il suo numero di catalogo,
- identificativo standard del produttore, ad esempio il codice EAN, se presente.
L’obiettivo è di natura pratica. L’esito del controllo di un singolo prodotto può essere esteso a tutte le spedizioni con lo stesso codice identificativo.
Tali modifiche riguardano le importazioni via container?
Non direttamente: un container importato dall’azienda nel proprio magazzino non costituisce una vendita a distanza, pertanto non si pagano né i 3 EUR né la commissione di gestione. Si pagano i dazi doganali in base al codice NC e l’IVA all’importazione, che potrete calcolare utilizzando il calcolatore dei dazi doganali dalla Cina. Lo stesso vale per le merci acquistate all’ingrosso, ad esempio i tavolini da caffè.
L’impatto indiretto è concreto. Un venditore che spedisce pacchi dalla Cina direttamente al cliente paga ora 3 EUR di dazi doganali e, a partire da novembre, anche 2 EUR di tassa. Per un carrello da 30 EUR con un unico articolo, ciò rappresenta quasi il 17% del valore dell’ordine.
Ciò sposta i costi verso l’importazione all’ingrosso e lo stoccaggio in Polonia. Se desidera ricevere la merce direttamente a domicilio a un prezzo unico, verifichi l’importazione DDP dalla Cina. Se si occupa personalmente dello sdoganamento, scopra come funziona lo sdoganamento all’importazione.
Come preparare un catalogo per i codici identificativi dei prodotti?
Inizi dal catalogo, non dallo sdoganamento: ogni prodotto necessita di un unico codice fisso, collegato al codice del produttore, al codice EAN e al codice tariffario. Ciò vale per i venditori che spediscono pacchi da paesi extra-UE direttamente ai clienti. Si tratta di un’operazione da eseguire una sola volta; se svolta in fretta prima della spedizione, comporta errori nelle dichiarazioni.
Il codice deve indicare una variante del prodotto, ovvero il modello, il colore e la taglia, e non un lotto né un singolo articolo. Le linee guida della Commissione considerano l’assegnazione intenzionale di identificativi a livello di lotto, laddove esista già un identificativo del modello, come una violazione del requisito.
Tre aspetti da chiarire prima del 1° novembre 2026:
- Un unico codice per ogni variante di prodotto, assegnato da voi e immutabile da una consegna all’altra.
- Il collegamento con il codice del produttore e il codice EAN va registrato nel luogo in cui conservate i dati relativi ai prodotti, e non in un’e-mail.
- Il codice tariffario assegnato al prodotto, verificato una sola volta nel TARIC o nell’ISZTAR, e non determinato per ogni singola spedizione.
Cosa fare ora?
Se importate container, i vostri costi rimangono invariati; cambia invece la concorrenza da parte dei pacchi. Se vendete spedizioni fino a 150 EUR provenienti da paesi extra-UE, aggiungete a ciascuna voce 3 EUR di dazi doganali e, a partire da novembre, 2 EUR di tassa. Aggiorni il calcolo il giorno in cui la tassa entrerà in vigore.
Nel caso di un carrello contenente diversi articoli, entrambi gli importi aumentano più rapidamente di quanto l’intuizione suggerisca. Cinque articoli con codici tariffari diversi comportano 15 EUR di dazi doganali e 10 EUR di tasse.
Situazione giuridica verificata: settembre 2026.
