La tassa di gestione di 2 EUR è una nuova imposta dell’Unione Europea applicata a ciascuna voce di merce che il consumatore ha acquistato in un negozio al di fuori dell’UE e riceve tramite pacco. Essa è introdotta dal nuovo codice doganale dell’Unione Europea e il suo importo è stato stabilito dalla Commissione Europea. La riscossione dovrebbe avere inizio al più tardi il 1° novembre 2026; tale tassa non si applica alle importazioni via container per le aziende.
Cosa è stato esattamente approvato?
Sono stati adottati due atti. Il regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026, ovvero il nuovo codice doganale dell’Unione, istituisce all’articolo 20 una tassa di gestione dell’Unione. Il regolamento delegato della Commissione C(2026) 6694 del 21 settembre 2026 ne stabilisce l’importo: «2 EUR per voce».
Il codice ha completato l’iter legislativo. Il Consiglio ha adottato la propria posizione il 3 settembre 2026, mentre il Parlamento europeo ha approvato la riforma il 16 settembre 2026. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 19 settembre 2026.
Per «voce» si intendono le merci contenute in un’unica spedizione aventi la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e la stessa origine (art. 5, punto 78 del codice). Due pezzi dello stesso prodotto costituiscono un’unica voce.
Da quando è in vigore tale imposta?
Il Parlamento europeo comunica che gli Stati membri inizieranno a riscuotere il tributo al più tardi a partire dal 1° novembre 2026. Formalmente, l’obbligo di riscossione decorre dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento delegato che fissa l’importo a 2 EUR (art. 287, comma 4, del codice). La data esatta sarà stabilita dalla pubblicazione di tale atto.
Situazione al 23 settembre 2026: la Commissione ha adottato il regolamento delegato il 21 settembre e lo ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento. Entrambe le istituzioni dispongono di 30 giorni per sollevare obiezioni (art. 282, comma 7, del codice). In assenza di opposizione, l’atto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
A quali spedizioni si applica tale onere?
L’imposta si applica alle merci vendute a distanza e dichiarate per l’immissione in commercio nell’UE. Per «vendita a distanza» si intende in questo contesto la spedizione di merci da un paese extra-UE a un cliente che non è soggetto all’IVA sull’acquisto, nella maggior parte dei casi un consumatore (art. 5, punto 15 del codice).
- Non è prevista alcuna soglia di valore. La Commissione sottolinea nella motivazione del regolamento delegato che il dazio si applica anche alle vendite a distanza di importo superiore a 150 EUR.
- Ciò che conta è la voce, non il pacco. Un pacco contenente tre prodotti con codici tariffari diversi costituisce tre voci e comporta una tassa di 6 EUR.
- Non si tratta di dazi doganali. L’articolo 20 del codice collega l’importo della tassa ai costi di verifica dei dati, analisi dei rischi e controlli. Il dazio di 3 EUR per voce nelle spedizioni fino a 150 EUR costituisce un onere distinto.
- Le merci provenienti da un deposito doganale beneficeranno di un’aliquota ridotta. La tariffa ridotta per le merci provenienti da un deposito doganale destinate alla vendita a distanza entrerà in vigore il 1° luglio 2028; i relativi importi non sono ancora stati stabiliti.
Chi paga la commissione di gestione?
È il debitore del debito doganale relativo alla spedizione in questione a pagarlo, non il consumatore. In pratica, si tratta della piattaforma, del venditore extra-UE o del suo rappresentante doganale indiretto, ad esempio il soggetto che provvede alla liquidazione dell’IVA nell’ambito della procedura IOSS. Il codice esclude espressamente il consumatore in qualità di debitore del dazio (considerando 80).
L’IOSS (Import One-Stop Shop) è una procedura dell’Unione Europea in base alla quale il venditore provvede al versamento dell’IVA sulle vendite a distanza di merci importate. Il pagamento va versato alle autorità doganali almeno una volta al mese e non è rimborsabile (art. 20, commi 5 e 6, del codice).
L’onere è a carico dell’azienda che importa il container?
No. L’acquisto di un container da parte di un’azienda per il proprio magazzino non costituisce una vendita a distanza; pertanto, non è tenuta a pagare né la commissione di gestione né i dazi doganali di 3 EUR per collo. È tenuta a pagare i normali dazi doganali in base al codice NC e l’IVA all’importazione, che vengono calcolati al momento dello sdoganamento all’importazione.
La modifica va a vantaggio delle importazioni all’ingrosso. Un pacco spedito dalla Cina direttamente al cliente è soggetto a 3 EUR di dazi doganali e, a partire da novembre, anche a 2 EUR di tassa per articolo. Le merci importate tramite container sono soggette all’aliquota prevista dalla tariffa doganale; per i mobili in legno, ad esempio i tavoli da pranzo, tale aliquota è pari allo 0%.
Se desidera ricevere la merce direttamente a domicilio a un prezzo unico, comprensivo di dazi doganali e sdoganamento, verifichi l’importazione DDP dalla Cina.
Situazione giuridica verificata: settembre 2026.
